Stampa delle liquidazioni Iva e sua NON obbligatorietà.

La modifica apportata dal DPR 435/2001 all'art. 11 del DPR 100/98 implica la dispensa dall'obbligo di annotare gli estremi della liquidazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi.
Il contribuente deve però essere in grado di fornire su richiesta dell'amministrazione finanziaria gli elementi sulla base dei quali ha operato la liquidazione.
Con questo sistema è sufficiente quindi rendere definitive e stampare le liquidazioni iva.
Detta modifica riguarda sia i contribuenti Iva mensili che quelli trimestrali.

 

tratto da Circolare n. 6/2002 Documento n. 8 dell'8 aprile 2002 della Fondazione Luca Pacioli

L'abolizione delle annotazioni relative alle liquidazioni periodiche
dell'Iva (art. 11)
Una delle modifiche contenute nel regolamento, ed in particolare, l'art. 11, comma
1, lett. a) elimina l'obbligo di riportare nei registri tenuti ai fini Iva (1) la liquidazione
periodica del tributo. Il contribuente dovrà quantificare periodicamente il debito,
ovvero l'eventuale credito, tenendo in considerazione l'Iva esigibile, l'Iva detraibile
e gli altri elementi necessari per effettuare il calcolo, senza fornire alcuna indicazione
scritta del procedimento seguito.
Il contribuente potrebbe trovare più agevole, però, continuare ad annotare nei registri
le liquidazioni periodiche, come era previsto obbligatoriamente prima dell'entrata
in vigore del D.P.R. n. 435/2001. Il contribuente è, infatti, tenuto a fornire
all'Amministrazione finanziaria che ne faccia richiesta(2) "gli elementi in base ai
quali ha operato la liquidazione periodica" non riportata nei registri previsti dal
decreto Iva.

 

Note

1 In particolare, in un'apposita sezione del registro delle fatture ovvero dei corrispettivi.
2 Si consideri, inoltre, che questa richiesta potrebbe essere effettuata anche dopo diverso tempo rispetto alla
liquidazione cui si riferisce. L'amministrazione Finanziaria dovrebbe poter procedere entro gli stessi termini
previsti per l'esercizio del potere di accertamento.