Con il provvedimento n. 211273 del 5 agosto 2021, Agenzia delle Entrate ha fornito le regole Tecniche per quanto riguarda le operazioni commerciali effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato Italiano e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.
L'Emissione di una fattura elettronica da e verso la Repubblica di San Marino, prevedrà quindi modalità di emissione e ricezione del tutto analoghe a quelle che siamo oggi siamo soliti utilizzare per le fatture nazionali, con le differenze di gestione che andranno ad interessare principalmente SDI e l'ufficio tributario di San Marino.Le operazioni passive
Analizziamo i due aspetti, fatture passive e fatture attive:
Partiamo dalle operazioni passive, in quanto, in tale circostanza, l'operatore italiano non potrà esimersi dall'utilizzare già da subito il canale elettronico, qualora il fornitore sanmarinese abbia deciso di adottarlo.
Per le cessioni di beni San Marino - Italia, la fattura elettronica emessa dall'operatore sanmarinese viene trasmessa dall'ufficio tributario di San Marino al Sistema di interscambio (Sdi), il quale la recapita al cessionario italiano.
In fase di emissione della fattura, l'operatore sanmarinese potrà:
•non indicare l'imposta nella fattura elettronica, nel qual caso l'operatore italiano la dovrà assolvere mediante il meccanismo del reverse charge;
•addebitare l'imposta nella fattura elettronica, nel qual caso l'imposta riscossa dovrà essere versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario di San Marino.
Operazioni passive senza addebito dell'Iva
In questa ipotesi l'operatore italiano assolve l'imposta in reverse charge, in base all'articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972.
Le modalità possibili sono due:
•quella cartacea, già in uso da molti anni, che potrà continuare ad essere utilizzata per tutto il 2021 anche per le fatture elettroniche provenienti da San Marino;
• quella elettronica, che diventerà l'unica possibile a partire dal 1° gennaio 2022 a seguito dell'abrogazione dell'esterometro.
In particolare, la modalità elettronica prevede la creazione dei seguenti due tipi-documento in formato Xml:
• TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero;
• TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972.
Come sapere Innoova Erp è già in grado di generare e inviare in modo automatizzato, a partire dalla fattura elettronica di acquisto ricevuta dall'operatore sanmarinese, i tipi-documento TD17 e TD19.
Operazioni passive con addebito dell'Iva
L'ipotesi alternativa prevede la possibilità, per l'operatore sanmarinese, di addebitare l'imposta nella fattura elettronica; nel qual caso l'Iva viene versata da tale operatore all'ufficio tributario di San Marino e da questi alle Entrate.
L'esito positivo del controllo da parte dell'Agenzia viene comunicato telematicamente al cessionario italiano sul portale «Fatture e corrispettivi».
Il cessionario italiano, potrà quindi operare in due modi:
•attendere l'esito positivo del controllo, prima di registrare la fattura e detrarre l'Iva;
•registrare la fattura ai soli fini contabili e annotarla "in sospensione" sui registri Iva, in attesa dell'esito positivo del controllo che ne consentirà la detrazione ai fini Iva.
Lato software, la prima delle due soluzioni comporta l'introduzione di un controllo, in fase di contabilizzazione delle fatture elettroniche importate, qualora il fornitore sia sanmarinese, che disattivi la contabilizzazione automatica delle stesse, in attesa di una specifica conferma da parte dell'operatore incaricato di effettuare la verifica circa l'esito positivo del controllo sul sito «Fatture e corrispettivi».
L'adozione della seconda soluzione, si rende comunque necessaria:
• quando l'eventuale esito da parte delle Entrate dovesse pervenire oltre i termini di registrazione della fattura sul libro giornale;
• o nel caso di fatture ricevute a fine anno, che ai fini Iva non possono essere registrate nell'anno successivo.
Le operazioni attive
Lato ciclo attivo, l'operatore italiano dovrà adottare l'iter telematico entro il termine ultimo del 1° luglio 2022.
Per le cessioni di beni e servizi connessi Italia - San Marino, non imponibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del Dpr 633/1972, la fattura elettronica dovrà essere trasmessa con le regole ordinarie, tramite il Sistema di interscambio (Sdi), dal cedente italiano al cessionario sanmarinese, indicando lo specifico codice destinatario «2R4GTO8».
A tal uopo, se l'anagrafica del cliente reca l'indicazione dello stato di San Marino il codice destinatario sarà automaticamente compilato da Innoova Erp
La fattura verrà verificata dall'ufficio tributario di San Marino, che ne convaliderà la regolarità e comunicherà l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia, sul sito «Fatture e corrispettivi».
In caso di esito negativo, ovvero se entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura, l'ufficio tributario di San Marino non ne avrà convalidato la regolarità, l'operatore economico italiano, dovrà emettere nota di variazione, con le consuete modalità, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
Si segnala, infine, che le Entrate hanno comunicato l'impossibilità, al momento, di automatizzare all'interno dei software gestionali le verifiche degli esiti dei controlli effettuati sulle fatture e comunicati all'operatore italiano dallo Sdi, che potranno quindi essere effettuati esclusivamente tramite il portale «Fatture e corrispettivi».
Le tempistiche di Introduzione
Come già anticipato a fine maggio, e confermato dal decreto attuativo del Ministero Economia e Finanza in data 21 giugno 2021, l'introduzione delle nuove regole per la fatturazione elettronica tra i due stati avverrà gradualmente.
A partire dal prossimo 1° ottobre 2021 avrà inizio il periodo transitorio che permetterà l'adesione volontaria di tutti i soggetti coinvolti, permettendo a coloro che lo desiderano di iniziare ad utilizzare le nuove modalità operative per la trasmissione, e ricezione, delle fatture relative alle operazioni avvenute con soggetti sammarinesi.
Il periodo transitorio terminerà il 30 giugno 2022, mettendo quindi a disposizione dei soggetti coinvolti un congruo periodo per iniziare a comprendere, ed utilizzare in maniera corretta, le nuove modalità di emissione e ricezione, prima che queste diventino obbligatorie. A decorrere dal 1° luglio 2022, tra Italia e San Marino potranno essere emesse e accettate solamente fatture in formato elettronico.
Da attenzionare
La nuova modalità di fatturazione tra i due Stati è una naturale estensione ed evoluzione delle modalità già oggi previste ed utilizzate per la fatturazione elettronica italiana.
È però importante precisare che si andrà ad aggiungere un secondo organo istituzionale oltre al Sistema di Interscambio italiano, che potrebbe quindi comportare delle dilatazioni nelle tempistiche di messa a disposizione degli aggiornamenti di stato e delle notifiche relative ai documenti transitati, non è quindi da escludere la possibilità di rallentamento rispetto a quanto siamo oggi abituati con le fatture nazionali. Infatti SDI non rappresenterà più l'unico soggetto istituzionale coinvolto e interpellabile, ma andrà ad aggiungersi ad esso anche l'ufficio tributario di San Marino.
Le date da ricordare
1° ottobre 2021 -> Inizio del periodo transitorio
30 giugno 2022 -> Fine del periodo transitorio
1° luglio 2022 -> Obbligo di emissione in formato elettronico per le fatture tra Italia e San Marino
Riferimenti normativi consultabili
provvedimento n. 211273 del 5 agosto 2021
DECRETO 21 giugno 2021