ur rappresentando di fatto delle utenze telefoniche, le ricariche seguono la disciplina dell'art. 74, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione prevede l'applicazione dell'Iva secondo il sistema c.d. monofase, in base al quale l'imposta viene assolta a monte dal produttore (in questo caso il gestore della rete telefonica) e pertanto viene meno il meccanismo di assolvimento dell'Iva ordinario (Iva a credito/Iva a debito): le operazioni di vendita e di distribuzione si considerano dunque fuori campo Iva (Circolare n. 25/E/2008). I soggetti che acquistano le ricariche telefoniche non potranno dunque considerare in detrazione l'Iva incorporata nel costo della ricarica.
Si consiglia pertanto di creare in Tabella Iva, una apposita voce, Iva al 22% ex art 74, recante aliquota 22% ma indetraibilità al 100%