L'imposta sul valore aggiunto è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.P.R. n.633/72, tale nuova imposta sostituì l'Ige (imposta generale sulle entrate) applicata dall'ordinamento previgente.
L'iva e' un imposta indiretta, con un sistema di detrazione imposta da imposta. In Pratica l'iva da versare è data da iva vendite meno iva acquisti, l'iva versata corrisponderà all'aliquota applicata sul valore aggiunto.
Principio generale: Se l'iva non si e' pagata a monte non si applica nemmeno sulla cessione.
Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 6, della VI Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE: "È assimilato a una cessione a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di un soggetto passivo il quale lo destina al proprio uso privato o all'uso del suo personale o lo trasferisce a titolo gratuito o, più generalmente, lo destina a fini estranei alla sua impresa, quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno consentito una deduzione totale o parziale dell'imposta sul valore aggiunto. il legislatore comunitario al fine di evitare che i beni pervengano al consumo detassati dispone l'assoggettamento all'imposta del relativo autoconsumo esterno, ma ciò solo nel caso in cui l'imposta relativa ai beni stessi abbia formato oggetto di detrazione totale o parziale al momento dell'acquisto". Tale disposizione impedisce che un soggetto passivo che ha potuto detrarre l'Iva sull'acquisto di un bene destinato alla sua impresa sfugga al pagamento dell'Iva quando preleva il bene stesso dal patrimonio della sua impresa per fini privati e goda così di indebiti vantaggi rispetto al consumatore comune che acquista il bene pagando l'Iva". I Giudici comunitari hanno illustrato la ratio della norma sopra descritta: Garantire parità di trattamento tra il soggetto passivo che prelevi un bene dalla sua impresa e un consumatore comune, per cui e' normale che se l'impresa si acquista senza detrarre iva cede senza assoggettare a iva, tale interpretazione e' avvalorata anche dall'art.2 del D.p.r. 633/72
l'art. 2, comma 2, n. 5), del D.P.R. n. 633/1972, esclude l'imponibilità della destinazione dei beni "... all'uso o al
consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione ..." nell'ipotesi in cui non sia stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.
Per cui se Io soggetto iva, acquisto un bene da un privato e lo cedo, lo vendo senza iva, se acquisto un bene con iva indetraibile lo vendo sempre senza iva. La dicitura da usare sarà Non imponibile art. 2, comma 2, n. 5), del D.P.R. n. 633/1972
LE ALIQUOTE IVA
4% - 10% - 22%
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
Non sono soggette ad iva
VENDITE: NON IMPONIBILE ART. 8 DPR. 633/72 - ART. 42 DL. 331/93
ACQUISTI: NON IMPONIBILE ART. 8 DPR. 633/72 - ART. 41 DL. 331/93
OPERAZIONI SANITARIE
ESENTI ART. 10 DPR. 633/72 - BOLLO SUGLI IMPORTI SUPERIORI A LIRE 150.000 - PARI
AD € 77,47 EX. L. 405/90
ALIQUOTA AGEVOLATA SUI MATERIALI TIPOGRAFICI PER LE CAMPAGNE ELETTORALI
ART. 18 LEGGE 515/93 - ALIQUOTA 4% AGEVOLATA PER LE CAMPAGNE ELETTORALI PER LA CAMERA ED IL SENATO.
ART. 19 LEGGE 515/93 - ALIQUOTA 4% AGEVOLATA PER LE CAMPAGNE ELETTORALI PER COMUNE, PROVINCIA, REGIONE E PARLAMENTO EUROPEO
RIMBORSO SPESE
IL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE SONO NON IMPONIBILI IVA EX ART. 15 DEL DPR. 633/72